Sospensione
Se la tua azienda ha in corso le sottoelencate procedure di crisi è sospesa dagli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99 (disabili e ex art 18 l. 68/99):
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
- Contratto di solidarietà
- Cassa Integrazione Guadagni in deroga
- Fondo Esuberi (per il settore Credito)
- Mobilità
- Licenziamento collettivo
- Amministrazione controllata
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non sospende gli obblighi
Come si ottiene la sospensione?
La richiesta va fatta al Servizio provinciale della sede legale dell’azienda (anche se la procedura riguarda più province).
Per la città metropolitana di Milano la richiesta va fatta on line sul Portale Sintesi, allegando una copia degli accordi sindacali e/o ministeriali/regionali.
Caratteristiche della sospensione
La sospensione permane per la durata della situazione di crisi formalizzata nei rispettivi accordi.
Per la procedura di mobilità che si è conclusa con almeno 5 licenziamenti gli obblighi sono sospesi per ulteriori 6 mesi dalla data dell’ultimo licenziamento (diritto di precedenza).
La procedura di mobilità o di licenziamento collettivo, aperta su una qualsiasi sede Provinciale dell’azienda, sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale; viceversa le altre situazioni di crisi sospendono solo per il singolo ambito provinciale in cui si trova l’unità produttiva interessata dalla procedura stessa e la sospensione opera in misura proporzionale al numero di lavoratori coinvolti dalla crisi.
Se è stata dichiarata la situazione di crisi aziendale ma mancano gli accordi sindacali conclusivi è possibile, in attesa della formalizzazione degli accordi stessi, autorizzare la sospensione per 3 mesi rinnovabili per una sola volta.
Clicca qui per scaricare le istruzioni per la compilazione on line della richiesta (PDF 751 KB)
Per ulteriori chiarimenti scrivere una email a:
esonerisospensioni.l68.milano@afolmet.it
Data creazione: 02 August 2017