Apprendistato
L’Apprendistato è un rapporto di lavoro in cui le parti, Azienda e Lavoratore, assumono reciprocamente degli obblighi.
Centrale l’obbligo per l’apprendista di svolgere un preciso percorso formativo. Il contratto, quindi, rappresenta un’opportunità di crescita culturale e di sviluppo professionale del lavoratore e della lavoratrice.
L’adempimento di questi obblighi consente all’impresa di usufruire dei benefici contrattuali e fiscali previsti dalla normativa in materia di apprendistato. Il controllo del rispetto degli obblighi compete sia agli Ispettori del Lavoro sia a quelli dell'INPS.
In base alla nuova legge sul lavoro che ha rivisto la disciplina dell’apprendistato (d.lgs. 81/2015) il contratto è a tempo indeterminato e inizia con un periodo di formazione che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo che può variare dai 3 ai 5 anni in relazione alla tipologia contrattuale ed al settore produttivo, al termine del quale il lavoratore o la lavoratrice raggiungerà l’inquadramento contrattuale per il quale si è formato.
Possono stipulare contratti di apprendistato i giovani e le giovani dai 15 ai 29 anni:
- Art.43 - Apprendistato per la “Qualifica e il Diploma professionale”, e anche per l’assolvimento dell’obbligo di Istruzione inquadrato come apprendistato di I livello.
- Art.44 - Apprendistato “Professionalizzante e di Mestiere”, (dai 17 se in possesso di qualifica). La nuova disciplina rende, altresì, possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti d’età, i lavoratori e le lavoratrici percettori di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione). Tale tipo di apprendistato è inquadrato come apprendistato di II livello.
- Art.45 - Apprendistato di “Alta formazione e Ricerca ” (III livello) per giovani il finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori e i percorsi di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
E’ stata inoltre introdotta la possibilità (ai sensi dell'art.47, c.4 del D.Legs. 81/2015) per lavoratori e lavoratrici percettori di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione di essere assunti/e come apprendisti/e indipendentemente dall’età anagrafica, mentre il comma 8 del medesimo articolo prevede la possibilità per le aziende multilocalizzate di poter effettuare nella provincia dove hanno sede legale la formazione degli apprendisti e delle apprendiste.
Il processo di Formazione coinvolge anche la Regione, la Provincia competente e gli Enti di Formazione accreditati per i servizi di formazione in apprendistato.
Una parte del percorso di formazione deve svolgersi attraverso corsi e altre attività di supporto, offerti da tali Enti e finanziati dalle Doti Formative Regionali.
Queste attività di formazione, comprese in un Catalogo o facenti parte di specifici interventi, variano in rapporto alla tipologia di contratto e alla legge che lo regola.
Anche la formazione interna aziendale, seguita dal tutor, deve essere organizzata e documentata in modo adeguato e deve seguire in primo luogo i criteri di cui all’allegato “A”della Deliberazione Regione n.2258 del 01/08/2014.
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Data creazione: Thu Mar 22 15:23:59 CET 2018