Esonero parziale

Quando l’attività lavorativa di un’azienda con più di 35 dipendenti è particolarmente faticosa, pericolosa o altamente specializzata, l’azienda può chiedere di essere esonerata dall’obbligo di assumere una parte di persone disabili.
La richiesta va inoltrata online all'Ente nel cui territorio l’azienda ha la sua sede legale.

Se l’azienda ha più sedi dislocate sul territorio nazionale, presenterà la domanda di esonero all'Ente dove ha la sede legale che trasmette i documenti agli Enti di competenza.

L’autorizzazione all’esonero è concessa a ogni filiale dall'Ente competente per territorio con queste caratteristiche:

  • tempo determinato: per la Città Metropolitana di Milano dura fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla richiesta
  • parzialità: le aziende possono esonerare fino al 60% della scopertura, fino all’80% per le aziende che operano nel settore del trasporto e della sicurezza. Possono essere totalmente esonerate solo le aziende che forniscono servizi per il quale è previsto il porto d’armi (aziende che operano nel settore della vigilanza, polizia, protezione civile e difesa nazionale).
  • onerosità: le aziende versano € 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ogni posizione lavorativa per la quale chiedono l’esonero. Il versamento va effettuato in due rate semestrali posticipate: entro 16 luglio la prima ed entro il 16 gennaio la seconda.
    Il Decreto Ministeriale n.193/2021 (ico_pdf PDF 311 KB), a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, ha stabilito l’adeguamento dell’importo in euro 39,21 dal 1 gennaio 2022 per la quota giornaliera. Il portale Sintesi della Città Metropolitana di Milano calcola in modo automatico l'adeguamento dell'importo. Le quote da versare per il semestre con scadenza 16/01/2022, relative all'anno 2021, sono calcolate sulla quota giornaliera precedentemente in vigore pari a € 30,64. 

Dopo la prima nuova richiesta l'esonero può essere successivamente prorogato per due bienni. Di seguito dovrà essere effettuata una nuova richiesta, con relazione.

 

CHIARIMENTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO SULLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DELL’ESONERO PARZIALE AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 


L’autorizzazione all’esonero parziale è concesso per due annualità e dopo una prima istanza è possibile richiedere due proroghe consecutive.
La procedura di richiesta avviene sempre tramite il portale Sintesi.

Tempi e modalità di approvazione delle richieste: 

  • la prima istanza di esonero parziale sarà concessa a  decorrere dal giorno di invio della richiesta sul portale Sintesi;
  • le due proroghe successive, se richieste entro i 60 giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione, saranno in continuità con l’autorizzazione precedente;
  • se le richieste di proroga saranno inviate e protocollate dopo i sessanta giorni, la richiesta sarà trattata come nuova istanza e quindi avrà inizio dalla data di protocollazione; in questo caso non ci sarà quindi continuità di copertura della quota di riserva.

Si ricorda inoltre che, nel caso di una nuova richiesta, con modifica della percentuale della quota esonerata, sia in incremento che in diminuzione, questa verrà trattata sempre come nuova istanza e quindi l’avvio dell’autorizzazione al pagamento avverrà il giorno di protocollazione della richiesta. 


Esempio di autorizzazione 

Nuova istanza e due proroghe con richiesta di percentuale di quota esonerativa uguale:

  1. La prima istanza esonero inviata il 15/03/2019 verrà autorizzata  fino al 31/12/2020.
  2. La prima richiesta di proroga fatta il 25/02/2021 sarà autorizzata dal 01/01/2021 al 31/12/2022
  3. La seconda proroga fatta entro il 28/02/2023 sarà autorizzata dal 01/01/2023 al 31/12/2024 

Se la richiesta di proroga sarà protocollata sul portale Sintesi oltre i 60 giorni dalla scadenza del precedente esonero, ad esempio il 20/04/2019, per un esonero scaduto il 31/12/2018, a parità di percentuale richiesta, sarà trattata come nuova richiesta e il nuovo esonero partirà dal 20/04/2019 generando un possibile scopertura dell’ottemperanza alle legge 68/99.

 

NUOVE MODALITA’ di PAGAMENTO TRAMITE SISTEMA PAGOPA in vigore dal 07\08\2021:

Dal 01 gennaio 2022 l’unica modalità di pagamento ammessa da Regione Lombardia, ed in generale nella Pubblica Amministrazione (come definito dal Dlgs 217/2017, modificato da ultimo dal decreto semplificazioni n. 76/2021) prevede la generazione a sistema di un bollettino PagoPA, scaricabile direttamente dalla gestione contabile dell'esonero autorizzato, consultabile nel portale Sintesi.

ico_pdf Scarica le nuove istruzioni operative (PDF 2,7 MB)

 

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Per ulteriori chiarimenti potete scrivere a:

esonerisospensioni.l68.milano@afolmet.it 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: Thu Apr 06 15:12:32 CEST 2023
Data creazione: Tue Aug 01 15:20:53 CEST 2017