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Le consigliere e i consiglieri di parità operano in ogni regione, provincia e città metropolitana. La loro figura è stata istituita nel 1991. Il decreto legislativo 198/2006 ne ha potenziato i compiti.

La loro nomina (sia degli effettivi che dei supplenti) avviene per decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione delle Regioni, delle Province e delle Città metropolitane. Nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e qualora vengano a conoscenza di reati sono obbligatia a segnalarli all'autorità giudiziaria. Le loro funzioni concernono la promozione e il controllo dell’attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.

La scelta delle consigliere e dei consiglieri di parità (effettivi e supplenti) e la conseguente nomina si basa sul possesso di competenze specifiche ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità e di mercato del lavoro. Tali requisiti devono essere dimostrati attraverso la presentazione di un’idonea documentazione.

Il loro mandato dura quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

Compiti e funzioni

A chi si rivolge

Normativa di riferimento

Ultimo aggiornamento: Tue Feb 04 11:53:27 CET 2025
Data creazione: Fri Oct 20 12:13:12 CEST 2023

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