Autorizzazione Unica Ambientale
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L'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) è una autorizzazione entrata in vigore nel 2013 (D.P.R. 59/13) e si tratta di un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale. E' rivolta alle piccole medie imprese.
- Chi deve presentare la domanda di AUA
- Titoli abilitativi per cui è prevista l'AUA
- Come presentare nuova domanda, rinnovo o modifica sostanziale,o non sostanziale e la voltura di AUA
- Durata dell'AUA
Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., partecipano le amministrazioni comunali e i SUAP di competenza.
Chi deve presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Devono presentare richiesta di AUA le piccole medie imprese.
Restano esclusi:
- impianti soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ed ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale e a verifica di V.I.A.
- autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06
- autorizzazioni di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003
- dichiarazioni di assimilazione alle acque reflue domestiche per lo scarico delle acque reflue domestiche presentate da soggetti diversi da Enti o Imprese, nonché le comunicazioni di cessata attività
- impianti di trattamento di acque reflue urbane e impianti connessi a interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza di cui alla D.G.R. n. X/1840 del 16/05/2014
Titoli abilitativi per cui è prevista l'AUA
I titoli abilitativi per cui è prevista l'AUA sono i sette sottoindicati, si evidenziano in grassetto quelli per i quali la Città metropolitana di Milano è Ente competente, ma si ricorda che i titoli abilitativi indicati al p.to 1 relativi a scarichi in pubblica fognatura sono di competenza A.T.O.
- Autorizzazione agli scarichi ad eccezione dei casi di esclusione sopraindicati e delle autorizzazioni temporanee
- Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06
- Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06
- Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 99/92
- Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06
Come presentare istanza AUA
In caso di nuova domanda, rinnovo per modifica sostanziale o non sostanziale per i titoli abilitativi indicati nel DPR 59/2013 e per la voltura (nei casi di variazione di denominazione, forma giuridica o Partita IVA) è necessario utilizzare una delle piattaforme online indicate dal SUAP del Comune di insediamento dell'impresa.
Si precisa che per le istanze di autorizzazioni per emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 è necessario inoltrare la SCHEDA TECNICA SINTETICA compilata in ogni sua parte sia in formato editabile .doc che in formato .pdf, firmata digitalmente, anche attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica emissioniaria@cittametropolitana.mi.it.
L'Autorizzazione Unica Ambientale, una volta concluso il procedimento da parte della Città metropolitana di Milano, verrà rilasciata direttamente dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e sostituirà gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i titoli abilitativi indicati nel DPR 59/2013.
Durata dell'AUA
L'autorizzazione unica ambientale avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
Modalità di partecipazione delle amministrazioni comunali e SUAP al rilascio di A.U.A. per il titolo abilitativo di cui all'art. 3, c.1, lett. c) del D.P.R. n. 59/2013 "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- per l'AUTORIZZAZIONE di NUOVI STABILIMENTI o TRASFERIMENTI, il Settore qualità dell'aria, rumore ed energia della CMMI provvede ad indire e convocare la Conferenza di Servizi in forma semplificata, modalità asincrona, di cui all'art. 14 della L. n. 241/90 e s.m.i., così come previsto dall'art. 269, c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. L'Amministrazione Comunale competente rende le proprie determinazioni, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato;
- per i procedimenti inerenti gli stabilimenti esistenti viene avviato un autonomo procedimento a partire dalla data di trasmissione dell'istanza alla Città metropolitana di Milano da parte del SUAP di competenza. L'Amministrazione Comunale competente, qualora lo ritenga opportuno, trasmette al Settore qualità dell'aria, rumore ed energia della Città metropolitana di Milano eventuale parere e/o osservazioni in merito. Detta comunicazione, al fine di semplificare i procedimenti, deve essere inoltrata oltre che mediante i normali canali di trasmissione del SUAP, anche attraverso l'invio all'indirizzo emissioniaria@cittametropolitana.mi.it
Data creazione: Tue Jul 05 11:14:15 CEST 2016