Acque da pompe di calore a circuito aperto
Le disposizioni contenute nella DELIBERAZIONE N° X/6203 Seduta del 08/02/2017, costituiscono la guida tecnica per predisporre le relazioni da allegare all’istanza di autorizzazione alla reimmissione nelle acque sotterranee delle medesime prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore e nel contempo costituiscono riferimento tecnico-amministrativo per l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 104, comma 2, del d. lgs. 152/2006.
In relazione a quanto disciplinato dall’art. 4 comma 1 lett. a) del R.R. n. 6/2019, le acque reflue derivanti da pompe di calore sono classificate “acque reflue assimilate alle domestiche”. È tuttavia esclusa in via generale la possibilità di scarico di tali reflui in rete fognaria nera o unitaria, secondo quanto previsto dall’art.5 comma 8 del R.R 29 del medesimo regolamento.
Le acque sotterranee prelevate a scopo geotermico sono restituite in conformità a quanto disposto dalla DGR X-6203/2017, nella stessa unità geologica in cui avviene la reimmissione, che è limitata alla prima falda. Per tale tipologia di scarico deve essere garantita l’invarianza chimica tra le acque reimmesse in falda e quelle prelevate, ovvero le acque reimmesse in falda non devono avere caratteristiche qualitative peggiori di quelle prelevate.
Accoglimento delle richieste per autorizzazioni allo scarico da impianti di calore a circuito aperto
A partire da marzo 2026, le istanze di autorizzazione per lo scarico di reflui provenienti da impianti a pompe di calore saranno accolte esclusivamente a seguito dell’avvio del procedimento della relativa istanza di concessione di derivazione delle acque sotterranee da parte del Servizio risorse idriche di Città metropolitana. Inoltre, la modulistica necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico sarà aggiornata e integrata con specifiche schede tecniche riferite all’impianto geotermico, che verranno rese disponibili in fase di compilazione della domanda.
Per gli impianti che devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le richieste di autorizzazione allo scarico potranno essere accolte esclusivamente al termine del relativo procedimento, qualora si concluda con la NON assoggettabilità a VIA. In caso contrario, il titolo abilitativo allo scarico dovrà essere ricompreso nel P.A.U. (Procedimento Autorizzatorio Unico).
Nel caso di siti contaminati sottoposti a procedimenti di bonifica e campagne di monitoraggio, il titolo abilitativo allo scarico potrà essere richiesto ad avvenuta certificazione di bonifica.
AUA…. Cambio regime AUA/Settoriale --> Autorizzazione Unica Ambientale
In caso di cambio di titolarità, l’istanza di voltura dell’autorizzazione allo scarico potrà essere presentata in seguito all’ottenimento della relativa voltura della concessione di derivazione Trasferimento di utenza (voltura).
Data creazione: Thu Feb 26 11:49:08 CET 2026













