Rifiuti liquidi
Smaltimento/trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di trattamento acque reflue urbane.
Cos'è: In via generale, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, fatti salvi i casi disciplinati dalla norma. In deroga a tale divieto, la Città metropolitana, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire rifiuti liquidi nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. Inoltre, sempre in deroga al predetto divieto, il gestore del servizio idrico integrato,previa comunicazione alla Città metropolitana, è autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità adeguate, che rispettino i valori limite definiti, specifici rifiuti e materiali individuati dalla norma, purchè provenienti dal proprio Ambito territoriale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.
A chi si rivolge: Città metropolitana accoglie le richieste del gestore del servizio idrico integrato che intendea accettare, negli impianti dotati di caratteristiche depurative adeguate, e nei limiti della capacità residua di trattamento,i rifiuti liquidi aventi caratteristiche compatibili con il processo di depurazione (art. 110 comma 2) del D.Lgs. 152/2006), nonchè i seguenti rifiuti e materiali, purchè provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati (ex art.110 comma 3 D.Lgs. 152/2006):
- rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonchè quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
Cosa fare: nell'ipotesi prevista dall'art. 110 comma 3) del D.Lgs.152/2006, la richiesta di autorizzazione al trattamento/smaltimento di rifiuti è presentata a Città metropolitana secondo le procedure previste dalle norme di settore.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 110 comma 3) del D.Lgs. 152/2006, la comunicazione è presentata a Città metropolitana almeno 30 giorni prima della data in cui si intende avviare la prima operazione di smaltimento. La comunicazione è rinnovata annualmente o in caso di qualsiasi variazione che intervenga sull'attività comunicata.
Iscrizione all'elenco dei gestori: Città metropolitana provvede all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che effettuano la comunicazione di cui all'art. 110 comma 3) del D.Lgs. 152/2006, fermo restando che può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti.
Documenti
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Modulo comunicazione art. 110 (formato word);
- Elenco dei gestori di impianti che hanno effettuato comunicazione ai sensi dell'art. 110 comma 3) del D.Lgs. 152/2006 (formato pdf).
Data creazione: Mon Sep 29 09:42:52 CEST 2025