Acque reflue domestiche e assimilate
Gli scarichi relativi alle acque reflue domestiche e assimilate, situati all’interno di agglomerati e distanti meno di 50 metri dalla pubblica fognatura, hanno l’obbligo di allacciamento alle reti fognarie. Tale distanza va intesa come la lunghezza del tracciato minimo tecnicamente realizzabile misurata tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura. Attraverso il regolamento d’ambito, però, tale distanza può essere incrementata fino ad un
massimo di 300 m a seconda del carico da trattare.
I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data di attivazione dello scarico. Gli scarichi esistenti, invece, devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal Comune territorialmente competente al titolare dello scarico. L’onere di demolizione e/o rimozione delle opere e dei dispositivi già realizzati per l’effettuazione degli scarichi in recapiti
diversi da quello fognario grava in capo al titolare dello scarico.
Oltre alle tipologie individuate dal Testo Unico Ambientale, il regolamento regionale 29 marzo 2019, n.6 assimila alle domestiche le acque reflue (p.ti 1 e 2, Allegato B):
- provenienti da pompe di calore;
- costituite da condense di caldaie (ad uso riscaldamento degli ambienti) e di impianti dicondizionamento;
- provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono solamente da servizi igienici, cucine e mense;
- provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate ad usi tecnologici;
- provenienti dallo svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso.
Inoltre, vengono assimilate alle domestiche le acque reflue provenienti dalle attività riportate nella tabella 1 dell’Allegato B, tra cui:
- attività alberghiere, residence, agriturismi;
- laboratori di parrucchiere e istituti di bellezza con consumo idrico inferiore a 1 m3/giorno;
- lavanderie ad acqua (comprese anche quelle self-service) a patto che siano rivolte esclusivamente all’utenza domestica e che abbiano un consumo idrico inferiore a 20 m3/giorno;
- piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 m3/giorno;
- saloni di toelettatura animali e allevamenti di animali da compagnia;
- laboratori odontotecnici a patto che i materiali e le sostanze impiegate vengano smaltiti come rifiuti ai sensi della Parte Quarta del Testo Unico Ambientale.
- Infine, vengono assimilate alle urbane le acque reflue che, prima di ogni trattamento di depurazione, abbiano un contenuto inquinante conforme ai valori limite stabiliti dalla tabella 2 dell’Allegato B.
Forma semplificata
Il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati aventi carico generato inferiore o uguale a 50 AE, è effettuato in forma semplificata, purché siano rispettate le prescrizioni previste dall’autorizzazione, mediante presentazione di un’istanza con dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni previste e corredata della documentazione indicata nell’allegato M.
Sistemi appropriati di trattamento
Per agglomerati <2000 AE e insediamenti isolati, il regolamento R.R. 6/2019 prevede sistemi di trattamento individuali (es. fosse Imhoff, fitodepurazione) che garantiscano livelli di protezione ambientale equivalenti a quelli degli impianti centralizzati. I sistemi di trattamento appropriato e i relativi criteri tecnici sono riportati in Allegato C del R.R. 6/2019.
Allegato C RR 6/2019
Allegato M
Data creazione: Thu Feb 26 11:41:54 CET 2026













