Modalità riconoscimento requisiti abilitazione Direttore Tecnico AdV

RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO SUL TERRITORIO NAZIONALE

 

  1. Introduzione
  2. Abilitazione all’esercizio dell’attività di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio e turismo
  3. Modalità di presentazione delle domande
  4. Procedure istruttorie delle Province e della Città metropolitana di Milano
  5. Indicazioni per l’istruttoria ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del D.M. n. 1432/2021
  6. Indicazioni per i Direttori Tecnici già iscritti nel registro regionale di cui al decreto della Direzione Generale Regionale Turismo, marketing territoriale e moda n. 11616 del 31 agosto 2021
  7. Allegati alle istanze di abilitazione

 

1 - INTRODUZIONE

Il D.Lgs. n. 79/2011 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”, cosiddetto Codice del Turismo, prevede all’articolo 20 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato vengano fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori Tecnici delle Agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il 5 agosto 2021 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 1432 (d’ora in poi D.M.) “Requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori Tecnici delle Agenzie di viaggio e turismo”, in attuazione dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 79/2011, con cui sono stati fissati a livello nazionale i requisiti al fine del rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio con validità su tutto il territorio nazionale.

In data 16 marzo 2022 nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono state approvate le Linee guida in materia di “Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio e turismo”.

Per esercitare la professione di Direttore Tecnico è necessario, dunque, essere in possesso dell'abilitazione conseguita previo riconoscimento dei requisiti fissati dal Decreto ministeriale sopra citato. In particolare, tutti i richiedenti devono possedere specifici requisiti soggettivi, nonché, alternativamente:

  • requisiti formativi e linguistici;

oppure

  • requisiti professionali.

In Regione Lombardia l’abilitazione è rilasciata dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano (articolo 6, comma 3, lettera a) della L.R. n. 27 del 2015) ed ha validità, per effetto del citato D.M., sull’intero territorio nazionale.

In virtù dell'articolo 3 del D.M., restano valide ed efficaci le abilitazioni all'esercizio dell'attività di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguite in base a disposizioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano entro i limiti previsti dalle relative precedenti disposizioni.

La L.R. n. 27 del 2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” vigente fino all’approvazione del D.M. individuava come abilitante all’esercizio della professione l’iscrizione nel registro regionale dei Direttori Tecnici da parte della competente Direzione Generale regionale, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con decreto dirigenziale n. 11616 del 31 agosto 2021.

In attuazione dell’articolo 3, comma 2, del D.M. rimangono abilitati all’esercizio della professione sul territorio della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi, i Direttori Tecnici iscritti nel registro regionale di cui al decreto n. 11616, del 31 agosto 2021.

 

2 – ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO

La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un Direttore Tecnico che:

  • sovraintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
  • assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

Per accedere alla professione di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio tutti i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M.:

  1. maggiore età;
  2. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
  3. godimento dei diritti civili e politici;
  4. assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 Codice penale;
  5. assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

In aggiunta, i richiedenti dovranno dimostrare il possesso, alternativamente, di:

  • requisiti formativi e linguistici, di cui alle successive lettere A e B;

oppure

  • requisiti professionali, di cui alla successiva lettera C.

 

A - REQUISITI FORMATIVI (Articolo 2 commi 3 e 7 D.M.):

  • diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all’estero purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana;
  • adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; tecnica dei trasporti; marketing turistico. Tale conoscenza si intende accertata ove il richiedente l’abilitazione, alternativamente, risulti:
  1. aver conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
  2. aver conseguito diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da Università statale o legalmente riconosciuta o parificata; c
  3. aver conseguito un Master Universitario in ambito turistico;
  4. aver svolto un Dottorato presso Università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;
  5. aver frequentato specifico corso di formazione della durata minima di 600 ore, erogato da organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale, diretto allo svolgimento della specifica attività di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo, con esame finale abilitante così come definito nell’ambito delle Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022.

 

B - REQUISITI LINGUISTICI (articolo 2 commi 4, 5 e 6 D.M.):

  1. possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).
  2. Per il candidato straniero, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a) è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua italiana non inferiore di livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata enti certificatori riconosciuti.
  3. Per il candidato madrelingua: possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia valutata l’equivalenza da parte della competente autorità italiana.

 

C - REQUISITI PROFESSIONALI

L’abilitazione all’esercizio della professione di Direttore Tecnico Agenzia di viaggi e turismo è rilasciata anche previo accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) per i soggetti che abbiano maturato esperienza professionale in agenzie di viaggio sul territorio italiano come meglio specificato al successivo punto 5.

 

3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente residente nel territorio metropolitano di Milano inoltra la domanda a Città metropolitana di Milano, sul modello reso disponibile sul sito dedicato del Servizio Sistema Turistico Metropolitano alla sezione “Direttori Tecnici delle Agenzie di viaggio e turismo”, secondo il format approvato con Linee guida in materia di “Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio e turismo” approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022.

I richiedenti:

  1. RESIDENTI in Regione Lombardia presentano domanda alla propria Provincia (o alla Città metropolitana di Milano) di residenza, all’indirizzo PEC della rispettiva Provincia di residenza.
  2. NON RESIDENTI in Regione Lombardia presentano domanda in qualsiasi Provincia (o alla Città metropolitana di Milano) all’indirizzo PEC della rispettiva Provincia prescelta.

 

I richiedenti in possesso dei requisiti formativi e linguistici di cui al precedente punto 2, lettere A e B, compilano l’istanza denominata: Domanda_requisiti_formativi-linguistici + All.ti_[A+B].pdf”.

Oppure, in alternativa, i richiedenti in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente punto 2, lettera C, compilano l’istanza denominata: Domanda_requisiti_professionali + All.ti_[C].pdf”.

 

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4 - PROCEDURE ISTRUTTORIE DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

  1. La Provincia o la Città metropolitana di Milano competente accerta il possesso dei requisiti di cui al punto 2, eseguendo le verifiche documentali e procedendo con eventuali richieste di integrazioni ai termini di legge, concludendo il procedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.
  2. Nel caso di soggetti richiedenti l’abilitazione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del D.M. la Provincia o la Città metropolitana di Milano procede con l’accertamento dei requisiti indicati al successivo punto 5.
  3. A conclusione dell’istruttoria, la Provincia o la Città metropolitana di Milano rilascia l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione utilizzando il format allegato alle Linee guida approvate in data 16 marzo 2022 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

5 - INDICAZIONI PER L’ISTRUTTORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 8 DEL D.M.  n. 1432/2021

L’articolo 2, comma 8 del Decreto Ministeriale prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di Direttore Tecnico possa essere rilasciata anche previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 206/2007.

L’istanza dovrà essere presentata secondo le modalità individuate al punto 3 su specifica modulistica approvata Direzione Generale Turismo, marketing territoriale e moda.

I requisiti sopra richiamati vengono integralmente recepiti e attualizzati come segue:

 

DEFINIZIONI

a) Esperienza professionale richiesta: attività di organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati (trasporto, vitto, alloggio, escursioni, etc.) di un viaggio o di un soggiorno a prescindere dal motivo dello spostamento. (lista II dell’Allegato IV del decreto legislativo 206 del 9 novembre 2007);

b) Lavoratore autonomo: colui che possiede l’esperienza professionale di cui alla lettera a) svolta con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’agenzia di viaggio e turismo (articolo 222 C.C.);

c) Dirigente d’azienda: qualsiasi persona che abbia svolto o svolge in un’agenzia di viaggio e turismo la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell’azienda, con mansioni commerciali o tecniche concernenti la produzione, l'organizzazione o l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici così come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera i), n.3 del D.Lgs. n. 206/2007 e dalla Direttiva 2005/36/EC. È parificata all’attività dirigenziale quella svolta dal lavoratore subordinato inquadrato almeno al secondo livello di qualifica del vigente C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo;

d) Lavoratore subordinato: colui che nell’ambito delle attività di cui alla lettera a) e delle direttive generali ricevute svolge, per un’agenzia di viaggio e turismo, in condizioni di autonomia esecutiva, mansioni di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita che richiedono il possesso di conoscenze specifiche contrattualmente attestato (minimo IV livello del C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo);

e) Formazione: insieme delle competenze teoriche pertinenti con l’attività di cui alla lettera a) e dimostrate con i titoli di cui al punto 2 Tabella B posseduti preventivamente all’avvio dell’attività professionale.

 

 

TABELLA "A" – Verifica delle condizioni di riconoscimento dell’attività

 

Condizioni di riconoscimento

Verifica attività

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda;

oppure

b)   per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

c)  per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale;

oppure

d)    per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l’attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato

 

 

 

 

 

 

 

Per le lettere a), b), c) e d) a prescindere dalla funzione ricoperta all’interno dell’azienda il lavoratore autonomo deve dimostrare di aver svolto l’attività di cui alla lettera a) delle definizioni. Il Dirigente presta una attività che ricomprende quelle di cui alla lettera a) delle definizioni. E’ parificata all’attività dirigenziale quella svolta dal lavoratore subordinato inquadrato almeno al 2° livello di qualifica del vigente C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo.

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professinale;

oppure

f)  per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l’attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale

 

 

 

 

 

 

Per le lettere e) e f) il lavoratore subordinato deve dimostrare di avere svolto le attività di cui alla lettera a) delle definizioni e deve essere inquadrato con un livello non inferiore al 4° ai sensi del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo.

 

L’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato alla Provincia o alla Città metropolitana di Milano.

 

TABELLA B – titoli di studio

 

Titoli di studio

Indirizzi di riferimento

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) ad indirizzo turistico.

Il percorso di studi deve avere attinenza alla promozione ed accoglienza dei servizi turistici.

Diploma di qualifica professionale degli istituti professionali o qualifica triennale o quadriennale di istruzione e formazione professionale ad indirizzo turistico.

Il percorso di studi deve avere attinenza alla promozione ed accoglienza dei servizi turistici.

Eventuali attestati di qualifica o di competenza, di durata almeno biennale, conseguiti precedentemente all’entrata in vigore del presente provvedimento, relativi a percorsi di formazione riconosciuti a livello regionale sul territorio italiano nell’ambito della gestione delle agenzie di viaggio e turismo.

 

Titoli universitari ad indirizzo turistico.

Il percorso di studi deve avere attinenza alla promozione ed accoglienza dei servizi turistici, all’economia del turismo e alle scienze turistiche.

 

 

6 - INDICAZIONI PER I DIRETTORI TECNICI GIÀ ISCRITTI NEL REGISTRO REGIONALE DI CUI AL DECRETO N. 11616 DEL 31 AGOSTO 2021

I Direttori Tecnici inseriti nel registro regionale approvato con decreto dirigenziale regionale n. 11616 del 31 agosto 2021, in attuazione dell’articolo 3, comma 2 del citato Decreto del Ministro del Turismo:

  1. rimangono abilitati all’esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi su tutto il territorio nazionale;
  2. non necessitano di presentare alcuna documentazione a conferma della propria iscrizione al registro regionale;
  3. nel caso in cui intendano prestare la propria attività in modo differente dalle condizioni di cui alla lettera a) sono soggetti alla presentazione della domanda per l’abilitazione a direttore tecnico a livello nazionale ai sensi del D.M. secondo le indicazioni di cui al punto 2 e tale abilitazione terrà luogo di quella precedentemente ottenuta.

 

7 – ALLEGATI ALLE ISTANZE DI ABILITAZIONE

Le dichiarazioni per il riconoscimento dei requisiti soggettivi e formativi di cui al D.M. sono oggetto di dichiarazione sostitutiva del richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Per dimostrare il possesso dei requisiti linguistici nonché dell’esperienza professionale - di cui al punto 5 in attuazione dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 206/2007 - svolta come dirigente d’azienda, lavoratore autonomo o subordinato, il richiedente dovrà produrre rispettivamente:

  1. copia delle certificazioni linguistiche
  2. copia del contratto di lavoro/collaborazione.

Per attestare il possesso dell’attestato di qualificazione conseguito a seguito del corso con esame abilitante di cui al punto 2.A, lettera e) (articolo 2, comma 7, lettera e) del D.M. come definiti nell’ambito nelle Linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16/03/2022, il richiedente dovrà produrre copia dello stesso:

     c. copia dell'attestato di qualificazione conseguito a seguito del corso con esame abilitante di cui al                 punto 2.A, lettera e) (articolo 2, comma 7, lettera e) del D.M. 

La veridicità di requisiti e condizioni, oggetto della dichiarazione sostitutiva del richiedente, sarà oggetto di controllo successivo da parte della Provincia o della Città metropolitana di Milano competente secondo quanto previsto dal punto 4, nell’ambito dei controlli a campione ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre dovranno essere allegati l' informativa privacy debitamente firmata e l'assolvimento dell'imposta di bollo firmata e compilata in ogni sua parte (si trovano allegati all' istanza nel medesimo pdf.) 

***********************

 

MODALITA' E MODULISTICA 

Modulistica specialistica predisposta da Regione Lombardia con DGR XI/6185 per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore Tecnico Agenzia di Viaggio e Turismo per i soggetti di cui all'art. 2, comma 8, del D.M. del 5 agosto 2021, tipologia non ricompresa nelle Linee Guida in materia di "Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo" approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome del 16 marzo 2022.

 

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Sono irricevibili le istanze che NON risultano:

  • debitamente compilate in una o più sezioni in maniera esaustiva (dati anagrafici – requisiti soggettivi – requisiti specifici previsti dalla normativa – elezione di domicilio)

  • debitamente sottoscritte con firma autografa o digitale

  • corredate da documento di identità in corso di validità se sottoscritte con firma autografa

  • corredate da modulo di assolvimento dell’imposta di bollo e informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 compilati e sottoscritti con le modalità sopra indicate.

 

- L’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguita in base ad altre disposizioni regionali NON è requisito utile ai fini dell’abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del D.M. n. 1432/2021 e della D.G.R. Lombardia n. XI/6185/2022.

 

  • L’allegato A della DGR Lombardia n. XI/6185 del 28/03/2022, al punto 7, stabilisce che per dimostrare il possesso dell’esperienza professionale svolta come dirigente d’azienda, lavoratore autonomo o subordinato, il richiedente deve produrre copia del contratto di lavoro/collaborazione.

PERCORSI ABILITATIVI

 

(*) = Per informazioni: www.regione.lombardia.it 

 

 

Ultimo aggiornamento: Wed Mar 13 10:36:50 CET 2024
Data creazione: Mon Apr 18 14:15:37 CEST 2022

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