Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati previsti dall'art. 1, co. 32, della legge 190/2012. (art. 37, co. 1, lett a), D.Lgs. n. 33/2013).
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti istituzionali: il Codice identificativo gara (CIG), la struttura proponente, l'oggetto del bando, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Le amministrazioni trasmettono tali informazioni all'Autorità nazionale anticorruzione.
- Vai alle informazioni sulle singole procedure di affidamento ed esiti ex art. 1, comma 32, L. 190/12
Ai sensi dell'art. 9-bis e 37, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, si pubblica il link alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla quale sono stati comunicati i dati previsti dall'art. 1, co. 32, della Legge 190/2012 per la parte lavori
Data creazione: 02 February 2017