Art. 1 - Finalità del regolamento 
 
Scopo del presente regolamento è definire i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Milano, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2°, Legge 7 giugno 2000, n. 150.
Art. 2 - Compiti e destinatari dell'attività dell' URP 
 
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, di seguito denominato URP, ha i seguenti compiti. 
 rendere disponibili e fornire al pubblico informazioni relative all'attività della Provincia, ai servizi da essa svolti, al loro funzionamento e alla struttura dell'amministrazione, promuovendone la loro conoscenza; 
 favorire i processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati; 
 illustrare e favorire la conoscenza delle disposizione normative e amministrative; 
 favorire l'esercizio del diritto di informazione sul procedimento amministrativo, di partecipazione allo stesso e di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 verificare la qualità dei servizi e il gradimento degli stessi, anche in collaborazione con il Settore Programmazione e Controllo. 
 
 L'attività dell' URP è indirizzata ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, alle collettività e agli enti, pubblici e privati, nazionali e stranieri.
Art. 3 - Attività di comunicazione 
 
 All' URP è attribuito, in particolare, il compito di fornire al pubblico adeguate informazioni relative ai servizi, alle strutture, ai compiti, ai procedimenti e al funzionamento dell'amministrazione. 
 Tale attività si sostanzia: 
 nel garantire agli utenti le informazioni attinenti i vari uffici dell'amministrazione, consentendo l'accesso al materiale illustrativo predisposto dagli uffici stessi; 
 nell'assicurare agli utenti la modulistica necessaria alla presentazione di istanze all'amministrazione; 
 nella produzione e messa a disposizione degli utenti di materiale illustrativo, documentazione e pubblicistica relativa ai servizi, alle strutture e ai compiti dell'amministrazione nel suo complesso. Tale attività è svolta in collaborazione con il Settore Comunicazione e la Direzione Centrale Presidenza. 
 L’Urp mette a disposizione degli utenti postazioni telematiche per la consultazione dei siti e delle banche dati della Provincia, nonché per la navigazione in internet dei principali siti istituzionali, alle condizioni indicate nell’allegato al presente Regolamento.
Art. 4 - Attività di illustrazione delle disposizioni normative e amministrative
All' URP è attribuito il compito di illustrare il contenuto delle disposizioni normative e amministrative che attengono all'attività dell'amministrazione e di renderne disponibili i testi al pubblico. 
 Con particolare riferimento alle disposizioni amministrative, la legittimità della comunicazione a terzi e la scelta relativa alle modalità di comunicazione degli atti dovrà essere valutata in collaborazione con gli uffici a cui tali atti si riferiscono: l'URP è autorizzato a comunicare al pubblico solo gli atti per i quali la comunicazione sia ammessa in via generale o sia consentita dall'ufficio competente
Art. 5 - La partecipazione al procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi
L'URP ha il compito di favorire l'esercizio dei diritti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 anche attraverso la predisposizione di attività dirette a assicurare un'adeguata informazione del pubblico. 
 Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, all' URP è attribuito il compito di ricevere le richieste di accesso quando siano ad esso direttamente presentate e di gestire quelle inviate genericamente all'amministrazione. In tali casi l' URP provvede ad individuare l'ufficio competente e a trasmettere tempestivamente la richiesta. 
 Il responsabile dell' URP e il personale da lui incaricato promuovono iniziative volte, anche con il supporto di procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione, all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 
 E' fatto salvo tutto quanto stabilito dal regolamento provinciale sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti.
Art. 6 - L'attività di verifica della qualità dei servizi 
 
All' URP è attribuito il compito di attivare strumenti di verifica della qualità dei servizi e del gradimento degli stessi da parte degli utenti, anche tenendo conto di quanto stabilito dalle Carte dei servizi. 
 L'URP può svolgere tale attività, anche in collaborazione con il Settore Programmazione e Controllo, con le modalità che ritiene più adeguate prestando particolare attenzione alle segnalazioni e ai reclami ricevuti.
Art. 7 - L'attività di gestione dei reclami
L'utenza può rivolgersi all' URP per segnalare disfunzioni e sporgere reclami. 
 Ricevuto un reclamo o una segnalazione l' URP contatta l'ufficio competente affinché fornisca le informazioni utili per rispondere adeguatamente all'utente insoddisfatto.
Data creazione: Mon Dec 21 12:40:31 CET 2015



