Recupero Imposta provinciale di trascrizione - I.P.T.

  • Cos'è

    L'ente, in caso di mancato pagamento dell'Imposta provinciale di trascrizione - I. P.T., emette atto di accertamento che, decorso il termine per la sua impugnazione, acquista efficacia di titolo esecutivo senza che via sia necessità della notifica della cartella/ingiunzione. Decorso il termine di 30 gg dal termine ultimo per il pagamento la riscossione delle somme richieste è affidata in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione, soggetto legittimato alla riscossione forzata.

  • A chi si rivolge

    Chiunque abbia ricevuto atto di accertamento e non abbia provveduto al pagamento entro i termini.


    Condizioni richieste per la domanda
    • - Mancato pagamento di un tributo

  • Cosa fare / Chi contattare

    • Cosa fare

      Il\la debitore\trice può richiedere informazioni relative all’atto di accertamento ricevuto e/o richiedere l'accesso agli atti.

    • Dove chiedere informazioni

      • Struttura: Area Dipartimento ragioneria generale
        Sede: Sede centrale
        via Vivaio, 1 20122 Milano
        A chi rivolgersi: Città metropolitana di Milano
        Tel.: 02 7740 2376   02 7740 2444
        E-mail: segreteriatributi@cittametropolitana.mi.it
        Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 - In caso di mancato riscontro dopo 10 giorni (dieci), rivolgersi al Direttore del Dipartimento Ragioneria Generale inviando una pec a protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
      •  
  • Cosa fa la Città Metropolitana

    L'ente, accertato il mancato pagamento dell'Imposta provinciale di trascrizione I. P. T.,  notifica avviso di accertamento che acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la sua impugnazione. Decorso il termine di 30 gg dal termine ultimo per il pagamento la riscossione delle somme richieste è affidata in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione, soggetto legittimato alla riscossione forzata.

    Strumenti di tutela:

    In caso di ricevimento di un Atto di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, salva la sospensione dei termini per il periodo feriale previsti dall'art. 1 Legge 7/10/69 n. 742 così come modificato dalla Legge 10/11/2014 n. 162 (1 agosto - 31 agosto), è ammessa l'impugnazione alla CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO (ex Commissione Tributaria Provinciale di Milano), artt. 18 e 21 del D. Lgs. 546/92. Il ricorso, ai sensi degli artt. 16, c. 2 e 3 e 20 del 
    D. Lgs. 546/92, è proposto mediante notifica alla scrivente Città Metropolitana a mezzo:
     • consegna diretta al Protocollo Generale – Via Vivaio n. 1 – 20122 Milano - che ne rilascerà ricevuta sulla copia conforme;
     • spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento;
     • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it
     • notifica a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C..
    Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi, a pena di inammissibilità in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA adita, secondo le modalità di cui all'art. 22 c. 1. del d.lgs 546/92

    • Area
      Dipartimento ragioneria generale
    • Denominazione procedimento
      Riscossioni coattive entrate tributarie
    • Responsabile del Procedimento
      Odilla Pettenuzzo
      Sede: Sede centrale via Vivaio, 1 20122 Milano
      E-mail: o.pettenuzzo@cittametropolitana.mi.it
    • Tempi
      Notifica dell’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento del tributo avrebbe dovuto essere effettuato. Trascorso questo termine l’Ente provvede, entro i termini di legge, all’invio all’Agenzia delle Entrate Riscossione dei dati necessari affinché possa procedere alla riscossione forzata.
  • Normativa

 
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