Funzione amministrativa sanzionatoria
-
Cos'è
L'ente, attraverso il Servizio Avvocatura 2, presiede alla funzione sanzionatoria in caso di trasgressione a leggi statali e regionali nelle materie del comparto turistico-alberghiero e accesso alla professione di trasportatore su strada.
La corretta definizione della procedura sanzionatoria viene assicurata:- in sede amministrativa, attraverso l’emissione di un provvedimento finale, che può tradursi in un'ordinanza di ingiunzione o in un decreto di archiviazione
- in sede giudiziale, attraverso la predisposizione di una memoria difensiva a seguito dell’impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione presso le autorità giudiziarie competenti.
-
A chi si rivolge
A chi è stato notificato un verbale di accertamento di trasgressione nelle materie del comparto turistico-alberghiero e accesso alla professione di trasportatore su strada e che non hanno provveduto al relativo pagamento liberatorio entro 60 giorni.
-
Cosa fare / Chi contattare
-
Cosa fare
Chi non ha provveduto al pagamento liberatorio può presentare, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, degli scritti difensivi al Settore dell'ente competente per materia, chiedendo eventualmente audizione.
Coloro che non intendono provvedere al pagamento, nel caso in cui il procedimento si sia concluso con un'ordinanza di ingiunzione, possono proporre opposizione avanti alle autorità giudiziarie competenti. - Dove chiedere informazioni
-
Struttura: Settore Avvocatura Sede: Sede centrale
via Vivaio, 1 20122 MilanoA chi rivolgersi: Servizio Avvocatura 2 Tel.: 02 7740 3486 02 7740 6743 E-mail: violazioniamministrative@cittametropolitana.mi.it
-
-
Cosa fare
-
Cosa fa la Città Metropolitana
Una volta acquisita, da parte del Settore competente, la posizione difensiva, il Servizio Avvocatura 2 riceve la pratica, istruisce il procedimento e decide per l’emissione di un’ordinanza di ingiunzione o di un provvedimento di archiviazione sulla base delle Linee guida sul procedimento amministrativo di appllicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di Città Metropolitana di Milano (Decreto Sindacale RG 324/2016).L’importo della sanzione può essere rateizzato, su richiesta degli interessati.Il Servizio, nel caso in cui non riscontri l’avvenuto pagamento della somma indicata nell’ordinanza di ingiunzione e in assenza di eventuale opposizione, inoltra al Agenzia Entrate Riscossione gli elenchi dei trasgressori insolventi per la riscossione coattiva dei crediti.
La competenza rimane del servizio anche in caso di opposizione alle cartelle esattoriali.Avverso i provvedimenti emanati il/la cittadino/a può presentare ricorso all'Autorità competente (Tribunale ordinario, Giudice di pace).
- Settore
Avvocatura - Denominazione procedimento
- Sanzioni Amministrative Pecuniarie - Sanzioni Amministrative accessorie - Riscossione coattiva ordinanze di ingiunzione -
Responsabile del Procedimento
Giorgio Giulio Grandesso - Tempi
- per sanzioni Amministrative Pecuniarie: termine di legge per la prescrizione 5 anni dal verbale di accertamento art. 28 L. 689/81; - per sanzioni Amministrative accessorie: 180 giorni; - Riscossione coattiva ordinanze di ingiunzione: termine di legge per la prescrizione 5 anni dall'accertamento. La prescrizione è interrotta dagli atti idonei a costituire in mora il debitore ex art. 2943 cc.
- Settore
-
Normativa
-
Legge n. 689 e s.m.i. del 24 novembre 1981
- Modifiche al sistema penale
-
Legge n. 689 e s.m.i. del 24 novembre 1981