Autorizzazione/nulla osta per attività di spandimento fanghi in agricoltura

  • Cos'è

    L'Ente autorizza le imprese che, avendo impianti di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi) siti in altre Province, desiderano recuperarli, tramite spandimento in agricoltura (R10) in terreni facenti parte del territorio della Città metropolitana di Milano.

    Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

  • A chi si rivolge

     Imprese


    Condizioni richieste per la domanda
    • - Essere iscritte al Registro delle Imprese
    • - Essere titolari di autorizzazione per attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi).

  • Cosa fare / Chi contattare

    • Cosa fare

      Dal gennaio 2024 le istanze relative allo spandimento fanghi in agricoltura vengono gestite attraverso l'applicativo O.R.SO. di ARPA Lombardia. 

       

    • Dove chiedere informazioni

      • Struttura: Settore Rifiuti e bonifiche
        Altro: Servizio Coordinamento tecnico rifiuti
        Sede: Piceno
        viale Piceno, 60 20129 Milano
        A chi rivolgersi: Laura Delia
        Tel.: 02 7740 3442  
        E-mail: l.delia@cittametropolitana.mi.it
        Web: Vai al sito
      •  
    • Dove presentare la domanda

    • Costi

      Gli oneri istruttori ammontano a € 186,00. Le modalità di versamento sono indicate nella pagina: http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/autorizzazioni_trattamento_rifiuti/oneri_istruttori_rifiuti.html

  • Cosa fa la Città Metropolitana

    L'Ente autorizza le istanze relative all'utilizzo di nuovi terreni per l'esercizio dell'attività di recupero (R10) in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi già trattati presso impianti autorizzati in altre Province. 

    La procedura deve essere prevista dallo specifico provvedimento autorizzativo dell’impianto di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi).

    • Area
      Ambiente e tutela del territorio
    • Settore
      Rifiuti e bonifiche
    • Denominazione procedimento
      Autorizzazione/nulla osta per attività di spandimento fanghi in agricoltura
    • Responsabile del Procedimento
      Laura Delia
      Telefono: 02 7740 3442
      E-mail: l.delia@cittametropolitana.mi.it
    • Tempi
      60 o 90 giorni a seconda del tipo di autorizzazione dell'impianto che ha trattato i fanghi
  • Maggiori informazioni

  • Normativa

    • Decreto legislativo n. 99 del 27/01/1992
      • “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”
    • Legge Regionale n. 12 del 12/07/2007
      • Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione rifiuti
    • Deliberazione Giunta Regionale n. 2031 del 01/07/2014
      • Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell’art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili
 
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